Dati del Ministero della salute. ( www.ministerosalute.it )
La legge che ha dato vita al Servizio sanitario nazionale assicura ai cittadini italiani l'assistenza sanitaria in Italia ma non riconosce un diritto incondizionato alla copertura sanitaria fuori dal territorio nazionale in favore dei cittadini che si recano all’estero per un soggiorno temporaneo a scopo di turismo, svago, motivi di famiglia, ecc.
Prima di intraprendere un viaggio all’estero, sarebbe bene informarsi presso la propria USL (o ASL o AUSL, etc. a seconda di come viene chiamata nella regione di appartenenza) per conoscere se nello Stato estero prescelto esiste, per casi urgenti, il riconoscimento dell’assistenza sanitaria a carico dello Stato italiano.
In sintesi, a coloro che vanno all'estero per un temporaneo soggiorno per motivi di turismo e/o svago si possono presentare tre diverse situazioni:
Assistenza sanitaria negli Stati dell’Unione Europea (UE), dello Spazio Economico Europeo (SEE) e Svizzera.
Assistenza sanitaria negli Stati convenzionati
Assistenza sanitaria in Paesi non convenzionati - i cittadini temporaneamente all'estero per motivi diversi dal lavoro o studio (turismo, motivi di famiglia, etc.) non hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero per cure mediche urgenti. Sarebbe prudente tutelarsi con una polizza assicurativa privata contro eventi sanitari imprevisti
Soggiorno temporaneo per turismo in Paesi UE, SEE e Svizzera
I DOCUMENTI NECESSARI
LE PRESTAZIONI GARANTITE
I PAESI ADERENTI
DOCUMENTI
Dal 1° novembre 2004 il modello E 111 è stato sostituito dalla Tessera europea di assicurazione malattia - TEAM. Tale tessera permette di usufruire delle prestazioni sanitarie coperte in precedenza anche dai modelli E 110, E119 ed E 128.
La TEAM viene rilasciata, con validità 5 anni, a tutti gli iscritti al SSN: a tutte le persone in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati UE, SEE E Svizzera che hanno residenza in Italia ed anche alle persone con cittadinanza appartenente a paesi terzi (extracomunitari ) familiari a carico di un cittadino italiano, o di uno degli Stati UE, SEE e Svizzera.
Coloro i quali non siano ancora in possesso della TEAM, in caso di temporaneo soggiorno in uno Stato UE, SEE E Svizzera, potranno richiedere alla propria Azienda Sanitaria Locale di appartenenza il “certificato sostitutivo provvisorio”: il certificato sostitutivo può essere rilasciato su richiesta dell’assistito, per un periodo massimo di 6 mesi ed è rinnovabile e, comunque, potrà essere emesso entro e non oltre il 31 dicembre 2005.
PRESTAZIONI
LA TEAM (e il certificato sostitutivo) apre il diritto - sul territorio di un altro Stato membro - alle cure sanitarie nel caso in cui lo stato di salute della persona necessita di cure medicalmente necessarie (pertanto una copertura maggiore rispetto le cure urgenti assicurate dal modello E111). Tuttavia, se lo scopo del soggiorno all’estero è quello di ricevere delle cure specifiche, la TEAM (e il certificato sostitutivo) non copre questo tipo di prestazioni per cui le relative spese restano a carico dell’interessato (per informazioni ulteriori consultare la sezione autorizzazione al trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione).
I cittadini, in caso di necessità, per ottenere le cure nel Paese estero, possono rivolgersi direttamente ai prestatori di cura della località estera. Le cure sanitarie vengono erogate, generalmente in forma diretta, in base alle stesse regole che lo Stato di temporaneo soggiorno applica ai propri assicurati residenti, per cui, ove sia previsto il pagamento del ticket per una determinata prestazione, questo resta a carico dell’assistito e non si può pretenderne il rimborso al rientro in patria. Qualora, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile utilizzare la TEAM (e il certificato sostitutivo), al rientro in Italia si può chiedere alla propria ASL il rimborso delle spese sanitarie pagate in proprio. Questa possibilità è concessa da una speciale norma comunitaria la quale prevede, il diritto al rimborso in base alle tariffe dello Stato membro di soggiorno temporaneo. E’ necessario, ai fini del rimborso, presentare le ricevute di pagamento e la documentazione sanitaria.
Si ricorda che nella Confederazione elvetica poiché l’assistenza sanitaria è gestita da assicurazioni private, in generale, è in vigore per i propri cittadini l’assistenza in forma indiretta (cioè, l’assicurato, prima paga le spese sanitarie e poi chiede il rimborso alla propria compagnia di assicurazione). Pertanto, per coloro che si recano in Svizzera è bene sapere che l’assistenza sanitaria in forma indiretta è una regola quasi fissa per cui, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, al rientro in Italia, è necessario presentare alla propria ASL le ricevute di pagamento in originale e la documentazione sanitaria .
NOTA - Ulteriore importante informazione per i cittadini: sia le regole comunitarie che quelle statali non prevedono il rimborso delle spese per il trasporto dell’ammalato dall’estero all’Italia. Pertanto coloro che, essendosi recati all’estero per motivi turistici e comunque diversi da motivi di lavoro, qualora dovessero ritrovarsi in questa necessità, non hanno alcun diritto al rimborso per tali spese.
PAESI
La TEAM (e il certificato sostitutivo provvisorio) è valida negli Stati elencati qui di seguito:
Austria
Paesi Bassi
Regno Unito
Repubblica Ceca
Belgio
Irlanda
Francia
Slovacchia
Danimarca
Islanda
Svezia
Slovenia
Finlandia
Spagna
Svizzera
Polonia
Liechtenstein
Lussemburgo
Cipro
Estonia
Germania
Norvegia
Malta
Lettonia
Grecia
Portogallo
Ungheria
Lituania
Svizzera
Soggiorno temporaneo negli stati convenzionati
Negli Stati che hanno stipulato apposite convenzioni bilaterali con l'Italia, i cittadini italiani che si recano per un soggiorno temporaneo per motivi di turismo, svago, motivi di famiglia, ecc. beneficiano dell'assistenza, solo per le cure urgenti. Le regole generali per ottenere le cure all’estero - in forma diretta e solo per cure urgenti o impreviste - sono le stesse che sono state indicate per i paesi dell'Unione Europea con le seguenti precisazioni:
in questi casi le strutture sanitarie locali erogano direttamente l'assistenza ai beneficiari. Naturalmente gli interessati devono munirsi dell'apposita certificazione rilasciata dalle Aziende Sanitarie Locali
anche per gli Stati convenzionati le norme non prevedono la copertura delle spese per il trasferimento dell’infermo da una località estera all’Italia.
l’assistenza in forma indiretta ( eccetto per la convenzione con la Croazia ) non è prevista, per cui, qualora la prestazione fruita sia stata pagata, nonostante la presentazione dell’attestato di diritto, non può essere rimborsata al rientro in Italia.
Questa ipotesi si verifica molto spesso in Brasile, Argentina ed in alcuni Stati balcanici ( ex Jugoslavia ) non ancora completamente riorganizzati.
AVVERTENZE - In alcuni Stati ( Bosnia-Erzegovina, Serbia Montenegro, Brasile, Argentina), a seguito di segnalazioni pervenute da numerose ASL ed anche da cittadini, le convenzioni vigenti risultano, di fatto, inapplicate e pertanto si consiglia di stipulare anche un’assicurazione privata.
STATI CONVENZIONATI
Si riportano qui di seguito gli Stati con i quali sono in vigore Accordi bilaterali con l’Italia e per i quali, a prescindere dal motivo del soggiorno all’estero, è prevista la copertura delle cure urgenti, in forma diretta, con l’indicazione, al fianco di ciascuno, del relativo modulo e delle categorie dei beneficiari (settori di appartenenza) derivanti dalla particolarità di ciascuna convenzione.
Argentina: mod. I/RA1 - solo pensionati, e relativi familiari a carico (tutti i settori)
Australia: mod. I/AUS - tutti i cittadini italiani per un periodo massimo di sei mesi
NB il modello indicato è sostituito da una certificazione della ASL
Brasile: mod. I/B2 - solo lavoratori e pensionati, e rispettivi familiari a carico, del settore privato
Capoverde: mod. 111 - solo lavoratori italiani e capoverdini (tutti i settori)
NB la modulistica non è stata ancor definita dalla controparte
San Marino mod I/SMAR8 - tutte le persone assicurate al SSN, cioè tutti i residenti a prescindere dalla loro cittadinanza
Ex Jugoslavia (Serbia Montenegro, Macedonia, Bosnia–Erzegovina) mod. 7 - solo lavoratori pensionati, e rispettivi familiari a carico, del settore privato
Croazia (dall’l 11.03) mod. 111 - tutti i cittadini italiani e croati
Principato Monaco mod. I/MC8 - cittadini italiani e monegaschi
Tunisia: mod. ITN/11 - solo lavoratori tunisini, e familiari a carico, occupati in Italia
(aggiornato al 2005) |