Ministero degli Affari Esteri
DGPCC - Ufficio VI
270/P/ del
DISPOSIZIONI GENERALI PER LE BORSE DI STUDIO CONCESSE DAL GOVERNO
ITALIANO A CITTADINI STRANIERI E ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE)
ANNO ACCADEMICO 2007-2008
Le borse di studio vengono concesse dal Governo italiano in base a quanto stabilito dalla legge
n. 288/55 e successive modifiche e integrazioni nonché dalle seguenti fonti normative:
• Accordi culturali bilaterali, ratificati con legge dal Parlamento italiano, nonché i Protocolli di
esecuzione che ne derivano e, se del caso, scambi di note;
• Accordi multilaterali, anch’essi ratificati con legge, laddove prevedano concessioni di borse
di studio nell’ambito di specifici Programmi;
• Intese intergovernative con Paesi con i quali non esistono Accordi ratificati dal Parlamento
ma con i quali sussistono rapporti di scambio pluriennali consolidati da una prassi
internazionale (ad esempio con Svezia e Svizzera). In tali casi è possibile la concessione di
borse di studio solo in assenza di norme per il contenimento della spesa pubblica.
I - DISPOSIZIONI GENERALI
1. CITTADINI STRANIERI
Le borse di studio concesse dal Governo italiano ai cittadini stranieri costituiscono un contributo
per effettuare studi e ricerche in Italia e mirano a favorire la cooperazione culturale
internazionale e la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana,
promuovendo altresì la proiezione del settore economico e tecnologico del paese nel resto del
mondo.
2. CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE)
Apposite borse di studio sono previste esclusivamente per gli italiani stabilmente residenti
all’estero (IRE), nei paesi qui di seguito elencati. Da queste, sono esclusi i cittadini italiani e i
dipendenti, a qualsiasi titolo, di uffici della pubblica amministrazione italiana residenti in via
temporanea all’estero, nonché i loro familiari. I Paesi ai quali vengono offerte borse di studio
IRE sono: Australia, Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Congo-Brazzaville, Egitto,
Eritrea, Etiopia, Messico, Perù, Siria, Stati Uniti, Sud Africa, Tunisia, Uruguay, Venezuela.
3. DOVE STUDIARE
Le borse di studio vengono concesse per svolgere studi e/o ricerche presso le seguenti istituzioni
statali o legalmente riconosciute:
-Università degli studi, istituti universitari e politecnici
-Istituti di alta formazione artistica e musicale
-Istituti di restauro
-Scuola nazionale di cinema
-Collegi universitari, centri o laboratori di ricerca, biblioteche, archivi e musei collegati con i
corsi universitari e post-universitari cui il candidato deve essere obbligatoriamente iscritto
Non possono essere concesse borse per la frequenza di corsi presso:
- istituzioni straniere (università,accademie, biblioteche, scuole di qualsiasi natura) anche se
ubicate in Italia;
- centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti.
Si fa eccezione per l’Istituto Universitario Europeo, istituzione universitaria intergovernativa
collegata alle istituzioni comunitarie, e per le università non statali legalmente riconosciute
relativamente alla frequenza di corsi che terminano con il rilascio di titoli accademici aventi valore
legale in Italia.
4. IL CANDIDATO PUÒ CHIEDERE BORSE DI STUDIO PER:
TIPOLOGIA
• CORSI DI LINGUA DI VARIA DURATA: anche eventualmente propedeutici all’iscrizione
ai corsi universitari e post-universitari in Italia.
• CORSI UNIVERSITARI SINGOLI : Riguardano tutte le materie. Alla conclusione del corso il
borsista dovrà sostenere il relativo esame.
• CORSI DI LAUREA: Poiché l’iscrizione ad alcuni corsi di laurea prevede una selezione, ai
sensi della Legge n. 264/99, è consigliabile far presentare ai candidati un programma di studi
alternativo anche presso più sedi universitarie per evitare, in caso di non ammissione, la
sospensione della borsa. Tale domanda deve comunque riguardare la stessa tipologia di studi e
di classi di laurea. Non sono quindi ammesse domande presso più sedi per diverse tipologie
di studi e di classi di laurea. Si ricorda altresì che i candidati devono prevedere un
programma di studio da svolgere nel periodo intercorrente tra la prova di ammissione e
l’inizio effettivo del corso per avere diritto alla corresponsione della borsa anche in detto
lasso di tempo. Si precisa infine che, una volta perfezionata l’iscrizione ad un corso di laurea,
non sono ammessi cambiamenti né d’indirizzo di studi né di materie né di sede, pena la
decadenza dalla borsa. Per gli studenti provenienti dall’Unione Europea vedasi la Parte II –
Requisiti Necessari 2) Titoli di studio.
• CORSI VARI DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE: da seguire presso
Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Accademie, Conservatori, ISIA,
ecc.), presso Istituti di Restauro e presso la Scuola Nazionale di Cinema, per accedere ai
quali occorre il diploma di scuola media superiore.
• RICERCHE: in tutte le discipline, con l’obbligo di iscrizione e di frequenza di un corso
universitario e/o post-universitario. E’ indispensabile una lettera di accettazione da parte del
docente o dell’istituzione accademica. Alla conclusione del corso il borsista dovrà sostenere il
relativo esame. Tale obbligo non sussiste nei confronti dei borsisti che effettuano ricerche presso il
CNR, l’Istituto Superiore di Sanità e altri enti di ricerca di analogo livello.
• CORSI POST-UNIVERSITARI: Corsi di perfezionamento per il conseguimento di master di I° e
II° livello (della durata di almeno un anno accademico), dottorati di ricerca e specializzazioni :
A. DOTTORATI DI RICERCA. L'ammissione ai dottorati di ricerca è regolata da disposizioni
emanate dalle singole università. Si raccomanda, pertanto, di prendere contatto con
ciascun ateneo, anche attraverso la consultazione dei relativi siti internet. Poiché l’accesso
ai dottorati prevede generalmente una selezione, è consigliabile far presentare un programma
alternativo sempre nell’ambito della stessa tipologia di studi e/o ricerche per evitare, in caso
di non ammissione, la sospensione della borsa. Per aumentare le possibilità di riuscita, è
opportuno che la domanda di ammissione alla prova selettiva venga presentata presso più
sedi universitarie. Si ricorda, inoltre, che i candidati devono prevedere un programma di
studio da svolgere nel periodo intercorrente tra la prova d’ammissione e l’inizio
effettivo del corso. Circa il rinnovo per i successivi anni del dottorato, vedasi III punto 16.
B. MASTER. Le Rappresentanze provvederanno ad informare i candidati a borse di studio
per master circa gli alti costi delle iscrizioni e la possibilità che il master preveda
permanenze presso istituzioni aventi sede fuori d'Italia, a volte anche di vari mesi.
Inoltre l’accesso ai Master prevede spesso una selezione e un numero minimo di iscritti per
cui bisogna accertarsi dell’effettiva possibilità di iscrizione del borsista poiché nel caso in cui
il Master fosse annullato rischia di perdere la borsa di studio.
C. SPECIALIZZAZIONI
Dalle specializzazioni sono escluse le discipline mediche, (Cfr. D. Lgs. 08.08.1991 n. 257).
• CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER DOCENTI DI ITALIANO: I corsi
di lingua e cultura italiana sono riservati ai docenti stranieri di lingua italiana e agli
studenti universitari di italiano, iscritti almeno al 3°anno. Per quanto riguarda lo studio
della lingua italiana e della didattica della lingua italiana, le borse vengono concesse per
seguire i corsi specifici che si svolgono presso le Università per Stranieri di Perugia, di Siena
e di Roma Tre o di altra istituzione abilitata al rilascio della certificazione dell’italiano come
lingua straniera (L2).
N. B. I candidati alle borse di studio per la frequenza di corsi universitari e post-universitari - il
cui piano di studi preveda obbligatoriamente una parte dello svolgimento del programma in sedi
diverse da quella della principale istituzione accademico-scientifica d’accoglienza - sono tenuti a
specificarlo in occasione della presentazione della domanda al fine di permettere a questa
Direzione Generale di predisporre in tempo utile il trasferimento dei mandati di pagamento
presso gli sportelli delle Tesorerie Provinciali del Tesoro competenti per territorio.
PERIODO DI UTILIZZO
Le borse di studio possono essere chieste solamente per il periodo ottobre 2007 – settembre
2008, salvo le dovute eccezioni da concordare previamente con l’Ufficio DGPCC VI.
DURATA DELLA BORSA
Con l’unica eccezione dei corsi brevi di lingua e cultura italiana (1, 2, o 3 mesi) potranno essere
concesse esclusivamente borse di studio della durata di 3, 6, 9 o 12 mesi. Non potranno pertanto
essere accettate proposte di borse di studio indicanti durate diverse.
II - REQUISITI NECESSARI
Possono candidarsi ad una borsa di studio, eccetto quelle relative alla frequenza di corsi di
lingua, gli studenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1) Conoscenza della lingua italiana
La conoscenza della lingua italiana costituisce titolo imprescindibile e dovrà essere certificata
o accertata mediante un colloquio presso l’Istituto italiano di cultura o presso l’Ufficio culturale
della Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio oppure presso il Lettorato
d’italiano operante nella sede universitaria di provenienza del candidato.
2) Titoli di Studio
I candidati devono essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’iscrizione all’istituzione
prescelta. Al riguardo, si precisa che tutti i titoli e i certificati di studio devono essere
obbligatoriamente corredati di traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio, ovvero
da un traduttore ufficiale, nonché di dichiarazione di valore in loco, redatta dalla
Rappresentanza stessa.
- Per l’iscrizione ai corsi di laurea presso le università italiane, il candidato deve essere in
possesso del diploma finale di studi secondari superiori, valido in loco per l’accesso all’università.
- Per accedere alle scuole di specializzazione e ai corsi di perfezionamento per il
conseguimento di master di I e di II livello presso le università italiane è richiesto un titolo
accademico corrispondente alla laurea italiana, utile ai fini dell’ammissione, ed eventuale
altra documentazione da verificare presso l’istituzione prescelta.
- Per l’ammissione ai corsi “singoli” è, di norma, sufficiente il certificato d’iscrizione
rilasciato dall’università straniera di provenienza.
- Per l’ammissione alla frequenza di istituti di alta formazione artistica e musicale è richiesto un
attestato accademico comprovante la conclusione di un ciclo di studi a livello di scuola media
superiore, valido in loco per l’accesso alle accademie o ai conservatori statali o legalmente
riconosciuti.
- Per seguire corsi di lingua e cultura italiana è richiesto un titolo finale di studi secondari.
N. B. Per i titoli necessari all’accesso alle università in Italia, si consiglia comunque di verificare
le disposizioni emanate annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR),
reperibili sul sito internet www.miur.it > università > studenti > studenti stranieri.
3) Limiti d’età
Il limite d’età per beneficiare della borsa di studio è indicato nei singoli Programmi di
esecuzione degli Accordi culturali. Laddove non espressamente stabilito, non possono essere
accolte le domande di borsisti che abbiano superato il 35° anno di età. Il predetto limite di età
non viene applicato alle candidature di docenti di lingua italiana, a condizione che svolgano
effettivamente attività d’insegnamento della lingua italiana.
Fatto salvo quanto espressamente stabilito nei Programmi esecutivi degli Accordi culturali, in
nessun caso le borse potranno essere assegnate a giovani che, al momento della fruizione della
borsa stessa, non siano maggiorenni.
Considerato che alcune istituzioni per proprio regolamento pongono limiti di età diversi, è
comunque opportuno verificare tali limiti direttamente con le istituzioni interessate (la Scuola
Nazionale di Cinema, per esempio, richiede un’età non superiore a 27 anni).
Le candidature non in regola con i predetti requisiti devono essere considerate nulle.
III - ADEMPIMENTI RISERVATI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
1. PUBBLICITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Come richiesto dagli Organi di controllo, ogni Rappresentanza dovrà dare ampia pubblicità,
anche attraverso internet, all’offerta di borse di studio del Governo italiano. Dell’avvenuta o
della mancata pubblicità (in quest’ultimo caso opportunamente motivata, v. All. 6), la
Rappresentanza competente deve far esplicita menzione nel verbale del Comitato Misto o ad
hoc, v. All.2a) o 2b).
IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE VIENE CONCORDATO
DALLE SINGOLE AMBASCIATE CON LE AUTORITA’ LOCALI . Queste ultime
possono altresì assumersi l’onere della raccolta delle domande dopo averne concordato le
modalità con le prime.
Fa fede il timbro di protocollo in arrivo.
2. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Allo scopo di selezionare gli assegnatari delle borse di studio (cittadini stranieri o apolidi), la
Rappresentanza Diplomatica istituisce, con apposito Decreto del Capo Missione, un Comitato Misto
che si riunisce una sola volta, per le borse di breve e lunga durata, del quale fa parte lo stesso Capo
Missione, o un suo delegato.
Oltre ai rappresentanti delle Autorità locali, è auspicabile che ne facciano parte anche docenti
universitari, rappresentanti di Istituzioni culturali, nonché esponenti degli ambienti scientifici ed
economici locali.
Qualora, per casi eccezionali, non fosse possibile la costituzione del Comitato Misto, la Rappresentanza
dovrà specificarne le ragioni riportandole nel Verbale del Comitato ad hoc istituito in sostituzione di
quello Misto, che sarà composto da funzionari italiani e, ove possibile, da docenti universitari locali.
Il Comitato ad hoc (che in alcuni casi avrà luogo a Roma) è altresì competente ad indicare eventuali
candidati per corsi presso le seguenti Istituzioni: ICCROM, Istituto Universitario Europeo di Firenze,
Associazione “Rondine Cittadella della Pace” di Arezzo, Fondazione Bruno Kessler (ex Istituto
Trentino di Cultura), Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Collegio Europeo di Parma,
Accademia Teatro “Alla Scala”, Politecnico di Milano ed Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Per la selezione delle candidature IRE, è opportuno che venga nominato, con decreto del Capo
Missione, un Comitato ad hoc cui siano chiamati a partecipare anche rappresentanti dei Comitati e
delle Associazioni dei connazionali all’estero, nonché delle scuole italiane all’estero.
Per le sole Rappresentanze interessate, il Comitato ad hoc è inoltre competente ad indicare eventuali
candidati alle borse di studio offerte sulla base delle seguenti convenzioni:
- tra l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires e l’Università degli Studi di Genova;
- tra l’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires e la filiale di Buenos Aires dell’Università degli Studi
di Bologna;
- tra il MAE e l’Università degli Studi di Trieste (dottorati di ricerca);
- tra il MAE e l’Università degli Studi di Trento, per il progetto “Università a Colori”;
Dopo aver proceduto alla istituzione dei Comitati di cui sopra, la Rappresentanza Diplomatica
provvede a stabilire le date delle riunioni del Comitato Misto e del Comitato ad hoc.
Al fine di programmare un’utilizzazione ottimale delle risorse disponibili, si invitano le
Rappresentanze ad individuare i settori di interesse prioritari per lo sviluppo delle relazioni
economiche e culturali con il Paese di accreditamento, procedendo in tal senso nella fase di selezione
dei candidati.
Le Rappresentanze Diplomatiche, una volta effettuate le selezioni, avranno cura di spiegare, di far
firmare per presa visione e consegnare a ciascun candidato selezionato gli adempimenti contenuti nel
“Promemoria del Borsista”, allegato al presente bando.
Le Rappresentanze invieranno una comunicazione scritta ai candidati selezionati, invitandoli a
perfezionare la documentazione di rito.
Si fa presente che la concessione definitiva delle borse è sottoposta all’accordo finale della DGPCC –
Ufficio VI che, avvalendosi della formula del silenzio-assenso, farà conoscere in tempo utile
eventuali valutazioni ostative.
Al momento della partenza dei borsisti, Le Rappresentanze, avendo accertato con l’Ufficio VI della
DGPCC la mancanza di eventuali motivi ostativi alla concessione della borsa sono tenute a rilasciare
agli interessati la DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO (allegato
7), che sostituisce la vecchia Lettera di Assegnazione.
Si fa notare che già dall’anno accademico 2006/07 la predetta lettera non viene più emessa da
questo Ministero
3. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALLA DGPCC – UFFICIO VI
LE RAPPRESENTANZE TRASMETTERANNO entro il 28 giugno 2007
ALLA DGPCC – UFFICIO VI la seguente DOCUMENTAZIONE:
- I dati dei borsisti EFFETTIVI via INTRANET e
- via messaggistica attraverso la compilazione del file in formato excel (entro il 21 giugno
2007). Si prega di far attenzione a inserire i dati un’unica volta. Le Rappresentanze
avranno cura di allegare ai dati di ciascun borsista i rispettivi indirizzi di posta elettronica
(obbligatorio). Si raccomanda di trascrivere (per ragioni contabili) i dati anagrafici
direttamente dal passaporto (in alfabeto latino).
- Domanda (All. 1), in cui il quadro L va sempre compilato integralmente riportando:
- decorrenza e sede di studio;
- tipo di borsa (nuova o rinnovo);
- mensilità proposte;
- disciplina di studio.
- Verbale del Comitato Misto e/o “ad hoc” (All. 2a e 2b), redatto in duplice originale su carta
intestata della Rappresentanza e sottoscritto da tutti i componenti del Comitato. Nel verbale
dovrà essere fatta menzione esplicita del decreto d’istituzione del Comitato Misto o ad hoc e
dell’avvenuta pubblicità delle borse di studio (All.6) ma non si dovrà menzionare l’importo
delle mensilità. Se il verbale è redatto in lingua straniera, deve essere tradotto in italiano e
dichiarato conforme al testo in lingua straniera (All. 2a e 2b);
- Foglio excel con i dati dei borsisti selezionati
- Proposta nominativa (All. 3a) in duplice originale per ogni singolo candidato, nella quale
devono figurare:
• la motivazione (si può fare riferimento ai titoli di studio presentati dai candidati, all’importanza
del programma di studio o di ricerca, alla esigenza di realizzare tale programma in Italia ed alla
ricaduta sull’attività che il candidato svolgerà al suo rientro in patria, ecc.);
• il numero di mensilità che si propone di assegnare e la decorrenza del periodo di studi e/o ricerca
(al riguardo si ricorda il Punto 1.4 delle presenti disposizioni);
• il timbro tondo della Rappresentanza diplomatica e la firma del titolare della Missione
diplomatica o del suo delegato. In calce alla proposta, devono essere esplicitamente riportate le
diciture “L’Ambasciatore” o “Per incarico dell’Ambasciatore”, oltre al timbro del firmante con le
funzioni;
• indirizzo di posta elettronica (obbligatorio !) di ciascuno dei borsisti proposti.
- Lettera d’impegno in duplice originale, con firma del candidato autenticata dalla
Rappresentanza (All. 4);
- Dichiarazione del candidato di non usufruire nello stesso periodo di altre borse di studio
erogate dallo Stato italiano (All. 5);
- Certificato medico (solo per i borsisti non appartenenti all'Unione Europea), in lingua italiana
o accompagnato da traduzione consolare in italiano, attestante la sana e robusta costituzione del
candidato. Tale certificato viene richiesto anche ai fini del rilascio della prevista copertura
assicurativa.
N. B. La copia del Telespresso o del Messaggio relativo alla preiscrizione e alla trasmissione dei
documenti dello studente alle università e scuole di specializzazione prescelte dovrà essere trasmessa
alla DGPCC – Ufficio VI successivamente, entro i termini previsti dalle istituzioni stesse. In
precedenza, le Rappresentanze avranno avuto cura di appurare presso le istituzioni stesse:
• l’effettivo svolgimento dei corsi e le loro date d’inizio e di conclusione;
• la data dell’eventuale prova di ammissione selettiva o della presentazione dei titoli validi per
la selezione;
• ove ci fosse un intervallo di tempo tra la prova di ammissione e l’effettivo inizio del corso, si
ricorda che il borsista dovrà frequentare un corso di studi (es. corso di lingua italiana) per
avere diritto alla corresponsione della borsa anche in detto lasso di tempo.
Candidature presentate prive di indicazioni di decorrenza non potranno essere prese in considerazione.
Nel Telespresso o messaggio dovranno essere specificati: l’università o altra istituzione, la facoltà, il
referente universitario (tutor), il numero delle mensilità assegnate e le date di inizio e di conclusione del
corso.
Nel caso di borse concesse per svolgere “libere ricerche”, oltre alla documentazione richiesta al punto
I. 4 delle disposizioni generali, occorre inviare la lettera del docente universitario disposto a seguire il
borsista. Nella lettera devono essere specificati i contenuti, i tempi (la durata esatta) e le modalità di
svolgimento della ricerca.
4. DOCUMENTAZIONE DA TRATTENERE PRESSO LA RAPPRESENTANZA
DIPLOMATICA
Sono da trattenere agli atti della Rappresentanza diplomatica i seguenti documenti:
• decreto di istituzione del Comitato Misto o del Comitato “ad-hoc”;
• dichiarazione dell’avvenuta pubblicità delle borse di studio (all. 6);
• copia delle lettere di presentazione di almeno due autorità accademiche del Paese di
provenienza del candidato. Tali lettere non sono necessarie se i candidati sono proposti dalle
Autorità locali, o se le competenti Istituzioni non possono produrle (rifugiati politici,
fuorusciti, condizioni politiche locali);
• copia della documentazione scolastica (i titoli di studio ecc.) inviata all’Istituzione italiana
per la preiscrizione del candidato.
Al fine di snellire le procedure, si suggerisce di effettuare le dichiarazioni di valore e di
chiedere il completamento della documentazione utile al conferimento della borsa di studio
solo ai candidati già selezionati.
5. ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE)
Oltre alla documentazione di cui ai punti 3 e 4 (per la proposta cfr. l’All. 3b), gli italiani
stabilmente residenti all’estero (IRE) sono tenuti a presentare:
• certificato di residenza stabile all’estero, rilasciato dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane;
• certificato di cittadinanza italiana.
N. B. Entrambi gli attestati possono essere contenuti in un certificato cumulativo.
6. NOTA BENE
Relativamente ai punti precedenti, si raccomanda quanto segue:
- Il verbale, la proposta e la documentazione relativa ad ogni borsista devono essere inviati alla
DGPCC - Ufficio VI in un’unica spedizione. I documenti relativi ai borsisti non debbono
presentare abrasioni, correzioni od aggiunte di sorta.
- Nome, cognome e data di nascita del borsista devono essere riportati per esteso
nelle autentiche di firma, nella proposta e nel verbale,
in assoluta conformità con quanto risultante dal passaporto.
- Per evitare spiacevoli ritardi o gravi difficoltà procedurali, è fondamentale che dai documenti
relativi ai borsisti emerga l’assoluta uniformità dei dati anagrafici del candidato, in modo
particolare nel verbale, nella proposta, nella lettera d’impegno e nella procura speciale. Si
raccomanda altresì di non inserire in INTRANET nominativi contenenti caratteri estranei
all’alfabeto della lingua italiana (ad es., •, æ, ø, Ø) che il sistema non riconosce. Tali nominativi
devono essere inseriti con le lettere maiuscole specificando il nome e il cognome.
- Le firme degli interessati che sottoscrivono i documenti, quelle di autentica, nonché il timbro
dell’Ufficio, devono essere sempre in originale e mai in fotocopia.
- Le Rappresentanze diplomatiche possono concedere ai candidati la facoltà di far autenticare la
propria firma da una competente Autorità locale. In tal caso, si richiede che la Rappresentanza
Diplomatica o Consolare provveda a legalizzare la firma del funzionario locale. Questa procedura
può essere applicata soprattutto per Paesi con territorio molto esteso o per candidati provenienti da
Paesi di secondario accreditamento (All. 4). Per le autentiche, i borsisti dell’Unione Europea, che si
trovano già in Italia, possono rivolgersi ai propri Consolati.
- LE CANDIDATURE CORREDATE DI DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E/O
NON CONFORMI ALLA PRESENTE CIRCOLARE NON VERRANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE.
- Si raccomanda di assicurarsi presso la DGPCC – Ufficio VI dell’avvenuta approvazione
delle proposte di borse di studio, prima della partenza dei borsisti. In mancanza di detta
approvazione, infatti, le Rappresentanze non potranno rilasciare la dichiarazione di
assegnazione di borsa di studio ai candidati selezionati.
7. TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALLA DGPCC –UFFICIO VI
Il rispetto dei termini di scadenza e la correttezza dei dati riportati nei documenti
costituiscono condizioni essenziali per l’accoglimento delle candidature.
8. PREISCRIZIONE DEI CANDIDATI
Dopo l’invio delle “proposte” alla DGPCC - Ufficio VI, la Rappresentanza Diplomatica
proponente ha il compito di preiscrivere i candidati borsisti alle università o a qualsiasi altra
istituzione d’istruzione superiore statale o legalmente riconosciuta prescelta dagli stessi, ivi
comprese le Istituzioni Superiori di Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, avendo appurato
preliminarmente presso le istituzioni stesse:
• l’effettivo svolgimento dei corsi e le loro date d’inizio e di conclusione;
• la data fissata per l’inoltro delle candidature dei borsisti del Governo italiano,
rammentando che i medesimi, ai sensi del DPR 394 del 31.8.1999, art. 46 comma 1, si
iscrivono in soprannumero al di fuori dello specifico contingente previsto da ogni sede
per gli altri studenti stranieri;
• la data dell’eventuale prova di ammissione selettiva, nel caso di corsi di studio a numero
programmato, e della presentazione dei titoli validi per la selezione;
Le Rappresentanze diplomatiche provvederanno all’inoltro delle domande di preiscrizione e dei
relativi documenti alle università o alle altre istituzioni destinatarie, entro le date da queste
previste.
Si forniscono a titolo indicativo le scadenze relative alla presentazione delle domande di
iscrizione ai corsi singoli: 30 agosto 2007 per il 1° semestre e 1° dicembre 2007 per il 2°
semestre. Le Rappresentanze diplomatiche dovranno inoltrare la relativa documentazione alle
istituzioni universitarie rispettivamente entro il 30 settembre 2007 per i corsi del 1° semestre ed
entro il 31 gennaio 2008 per i corsi del 2° semestre. Tali scadenze potrebbero essere modificate
in seguito alla pubblicazione - entro il mese di maggio 2007 - delle disposizioni relative
all’iscrizione degli studenti stranieri per l’anno accademico 2007-2008.
Eventuali comunicazioni e/o cambiamenti al riguardo verranno tempestivamente comunicati alle
Rappresentanze diplomatiche dall’Ufficio VI di questa Direzione Generale.
Le domande di preiscrizione devono essere corredate di:
• originale del titolo di studio, con allegata traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo
straniero dalla Rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale;
• dichiarazione di valore in loco, redatta dalla Rappresentanza diplomatica o consolare;
• certificato d’identità;
• 2 fotografie.
Si raccomanda comunque di verificare con l’istituzione interessata eventuali altri documenti
richiesti. La Rappresentanza diplomatica è tenuta a verificare l’avvenuta preiscrizione dei
candidati.
9. ISCRIZIONE DEI BORSISTI ALLE ISTITUZIONI PRESCELTE
L’iscrizione vera e propria viene effettuata dall’interessato al suo arrivo in Italia. Di tale
iscrizione, l'interessato deve dare tempestiva notizia alla DGPCC – Ufficio VI, entro 8
giorni dall’arrivo sul territorio italiano, inviando un certificato d’iscrizione in originale.
Al suo arrivo presso l’università prescelta, il candidato si metterà in contatto con il
TUTOR, referente del borsista e dell’Amministrazione.
Una volta assegnata la borsa, si ricorda alle Rappresentanze diplomatiche quanto segue:
• LA SEDE E IL PERIODO DI STUDIO PRESCELTI E INDICATI NELLA
“PROPOSTA” NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, SALVO CASI GRAVI E
DEBITAMENTE COMPROVATI E COMUNQUE PREVIA AUTORIZZAZIONE
FORMALE DELLA DGPCC –UFFICIO VI. La tipologia di studio non potrà essere
modificata in alcun modo una volta assegnata la borsa.
Il periodo di fruizione della borsa è limitato all’anno accademico 2007-2008 (01/10/07-
30/09/08. Per i corsi di dottorato e/o di master, è consentito il prolungamento fino al 31/03/08)
• Si raccomanda di evitare di proporre borse di studio con decorrenze diverse dal 1° giorno
del mese.
• Si ricorda, inoltre, di comunicare ai borsisti selezionati l’importo esatto del borsellino
mensile, secondo quanto indicato nel Telespresso o Messaggio di offerta che sarà inviato ad
ogni sede dalla DGPCC – Ufficio VI.
10. RINUNCE E SPOSTAMENTI
Le eventuali rinunce alle borse di studio dei candidati già selezionati, nonché gli
spostamenti di decorrenze e i cambiamenti di sede dovranno essere comunicate
ufficialmente con tempestività (anticipandole via fax o via e-mail) alla DGPCC - Ufficio VI
e comunque non oltre il 30 novembre 2007.
Dopo tale data non (dicesi non) sarà possibile procedere alle relative sostituzioni e
modifiche e la borsa verrà detratta dal contingente assegnato per l’anno accademico 2007-
2008.
È quindi opportuno che le Rappresentanze diplomatiche accertino, in sede di selezione,
l’effettiva volontà del candidato di seguire il corso di studi prescelto onde evitare che si
verifichino rinunce o cambiamenti di sedi o di tipologia di corsi una volta che la procedura di
decretazione della borsa sia stata già avviata.
11. VISTO d’INGRESSO
Ove prescritto, ciascun borsista deve entrare in Italia già munito di visto d’ingresso, valido per
tutta la durata della borsa ottenuta. Sono esenti dall’obbligo di visto i cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea e i cittadini di quei paesi che beneficiano di eventuali accordi bilaterali
sottoscritti in materia con l’Italia.
Circa il rilascio dei visti di ingresso ai borsisti, le Rappresentanze sono pregate di attenersi alla
circolare ministeriale contenente le disposizioni vigenti in materia e alle disposizioni emanate dal
Centro Visti del MAE.
Le Rappresentanze dovranno ricordare ai borsisti l’obbligo di presentarsi, entro 8 giorni
dall’ingresso in Italia, all’Ufficio Stranieri della Questura della città dove effettuano i loro studi
al fine di ottenere il permesso di soggiorno. Oltre alla documentazione che sarà richiesta dalla
Questura, il borsista dovrà presentare la DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO RILASCIATA DALLE RAPPRESENTANZE (ALLEGATO 7).
12. BIGLIETTO DI VIAGGIO
Il biglietto di viaggio viene concesso solo se previsto dal Protocollo esecutivo dell’Accordo
culturale o da uno scambio di Note; per le borse IRE solo se la borsa in questione è di almeno 8
mesi.
Per quanto riguarda l’emissione del biglietto di viaggio prepagato, le Ambasciate dovranno far
pervenire, almeno 30 giorni prima della decorrenza della borsa, le richieste di ogni singolo titolo
di viaggio, con il nominativo del borsista e la data prevista di partenza. L’Ufficio DGPCC VI
provvederà all’emissione del biglietto prepagato con una data indicativa. Per il viaggio di ritorno,
i borsisti dovranno contattare l’Ufficio DGPCC VI che provvederà all’emissione del biglietto per
il viaggio di ritorno.
Non potranno essere emessi biglietti relativi a tragitti diversi da quelli di destinazione e di
provenienza e comunque si sottolinea che gli aeroporti di arrivo e partenza in Italia
dovranno sempre essere Roma o Milano, in mancanza di voli diretti dal Paese di origine
alla città italiana scelta dai borsisti per i loro studi.
Il diritto al titolo di viaggio da parte del borsista è legato al periodo di fruizione della borsa.
Pertanto, in caso di un periodo di soggiorno in Italia superiore alla decorrenza della borsa,
l’interessato, per usufruire del biglietto di ritorno, dovrà tempestivamente avvisare di ciò
l’Ufficio DGPCC VI, fornendo motivazioni di studio comprovanti il necessario
prolungamento della sua esperienza formativa nel nostro Paese. Si segnala comunque che il
diritto al titolo di viaggio per il ritorno in Patria, decade sei mesi dopo lo scadere della
decorrenza della borsa.
Si raccomanda :
- nel caso in cui sussista il diritto al biglietto di viaggio, di non chiedere ai borsisti di
anticipare la spesa del biglietto, prospettando l’eventualità di un rimborso;
- in caso contrario occorre accertarsi che i candidati vincitori della borsa (aventi diritto o
non al pagamento del biglietto) abbiano prenotato e acquistato - entro 30 giorni prima
della data di inizio del corso o dell’attività di ricerca - il titolo di viaggio.
13. RISCOSSIONE DELLE MENSILITÀ
La liquidazione delle somme spettanti agli assegnatari avverrà su base trimestrale, fatta
eccezione per le borse per i corsi di lingua italiana di uno o due mesi, il cui pagamento sarà
effettuato entro il periodo cui esse si riferiscono. Per ognuno dei trimestri è necessario presentare
presso l’Ufficio DGPCC VI un certificato di iscrizione aggiornato e relativo al periodo per cui si
chiede il pagamento della quota di borsa di studio.
Per i corsi di laurea con obbligo di frequenza, per le ricerche libere e per i dottorati è necessario
invece presentare il certificato di frequenza per i trimestri successivi al primo.
Le quote così ripartite potranno essere riscosse presso le Tesorerie Provinciali del Tesoro
(Banca d’Italia) competenti per le sedi di studio del borsista dietro presentazione di un
documento d’identità.
I borsisti sono tenuti ad inviare alla DGPCC – Ufficio VI un certificato in originale di
(pre)iscrizione ai corsi universitari per i quali è stata assegnata la borsa di studio nonché i
certificati di iscrizione aggiornato per i trimestri successivi al primo. L’invio e la raccolta
dei certificati di iscrizione avverrà durante il primo mese di ogni trimestre e l’erogazione
delle quote durante il secondo mese di ogni trimestre.
Il ritardo nell’invio dei certificati oppure l’errata formulazione del medesimo comporta
necessariamente il ritardo nell’erogazione della borsa.
Il mancato invio del certificato può comportare l’eventuale decadenza del diritto alla borsa.
14. ASSICURAZIONE CONTRO MALATTIE E INFORTUNI
Per la durata della borsa di studio concessa dal Governo italiano, tutti i borsisti, stranieri o
italiani residenti all’estero (IRE), vengono assicurati dal Ministero tramite polizza presso
l'ASSITALIA. I recapiti della Compagnia sono indicati chiaramente nel Promemoria del
Borsista.
Da tale copertura assicurativa sono esclusi i profughi con cittadinanza italiana residenti in Italia,
che già fruiscono dell’assistenza garantita dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sono escluse dall’assicurazione:
a) le malattie pregresse o conseguenti a cause infettive anche remote;
b) le protesi dentarie;
E’ fatto salvo quanto in merito disposto nei Programmi di esecuzione degli Accordi culturali.
15. TASSE UNIVERSITARIE
L’esonero dalle tasse universitarie è limitato alle iscrizioni ai corsi di laurea. Negli anni
accademici successivi l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa da parte di questo Ministero
(DPCM 9 aprile 2001). Per l’iscrizione ad altri corsi, l'eventuale esonero totale o parziale dalle tasse
universitarie viene deciso dalle singole istituzioni universitarie nell’ambito della vigente autonomia.
Si raccomanda pertanto di invitare i candidati a verificare preventivamente quanto sopra rivolgendosi
direttamente all’università d’accoglienza.
Le Rappresentanze provvederanno ad informare i candidati a borse di studio per master
circa gli alti costi delle iscrizioni e la possibilità che il master preveda permanenze presso
istituzioni aventi sede fuori d'Italia, a volte anche di vari mesi.
16. RINNOVO
La richiesta di rinnovo, per i cittadini stranieri e italiani residenti all’estero (IRE) viene presa in
considerazione solo al fine di permettere la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale
(corsi di Laurea, Specializzazioni, Dottorati di Ricerca, ecc.) e dopo averne accertato il merito sulla base
delle certificazioni o degli attestati rilasciati dalle università o dagli istituti d’accoglienza.
I borsisti che chiedono il rinnovo per l’iscrizione al 2° anno del corso di laurea, dovranno aver
superato almeno due esami del 1° anno. I successivi rinnovi sono subordinati al superamento di
tutti gli esami previsti nel piano di studi per gli anni accademici precedenti e due dell’anno
accademico in corso. Qualora sussistano le suddette condizioni, il rinnovo della borsa di studio
deve essere garantito e ha priorità sulle nuove candidature.
Gli interessati devono presentare domanda alla Rappresentanza Diplomatica competente oppure,
secondo le consuetudini, all’ Autorità locale competente entro le date stabilite dalle medesime.
Si ribadisce che l’Ufficio VI della DGPCC non può procedere ad alcun rinnovo in mancanza
della proposta dell’Ambasciata, accompagnata dalla documentazione di rito.
In caso di rinnovo di borsa di studio, l’Ambasciata deve trattenere agli atti:
- copia della domanda (All. 1).
La documentazione da trasmettere alla DGPCC – Ufficio VI è la seguente:
- copia della domanda (All. 1);
- proposta formale motivata (All. 3a oppure All. 3b)
- certificato di ricognizione degli esami sostenuti, rilasciato dalla Segreteria
dell'università;
- dichiarazione in cui il candidato attesta di non usufruire nello stesso periodo di altre
borse di studio erogate dallo Stato italiano. (All. 5).
N.B. La lettera d’impegno firmata il primo anno resta valida durante tutti gli altri periodi di
rinnovo della Borsa di Studio.
Si ricorda che i rinnovi gravano in ogni caso sul contingente annuale.
17. ADEMPIMENTI DEL BORSISTA
Le Rappresentanze competenti sono pregate di raccomandare ai propri borsisti di attenersi
a quanto contenuto nel “Promemoria del Borsista”, allegato al presente bando pena la
sospensione della borsa. Si prega di far presente, in particolare, che il borsista è tenuto a:
• munirsi della DICHIARAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
RILASCIATA DALLE RAPPRESENTANZE (ALLEGATO 7)
• comunicare entro i primi 5 giorni lavorativi dal suo arrivo in Italia, alla DGPCC -
Ufficio VI, il proprio indirizzo, recapito telefonico, casella di posta elettronica, fax e ogni
successiva variazione, pena la sospensione dal pagamento delle mensilità;
• rispettare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di ingresso e
permanenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale italiano, presentandosi entro i
primi 5 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia all’Ufficio Stranieri della Questura della
città dove effettua la propria attività di studio e/o di ricerca portando con sé il documento
attestante il conferimento della borsa di studio (allegato 7).
• mettersi in contatto con il TUTOR del borsista presso l’università prescelta;
• inviare per posta prioritaria il certificato originale di iscrizione per il primo
trimestre ed entro il primo mese dei trimestri successivi il certificato aggiornato di
iscrizione;
• non percepire contemporaneamente altre borse di studio rilasciate da altri enti dello
Stato italiano;
• non cambiare corso, sede e periodo di studio senza aver ottenuto dalla DGPCC -
Ufficio VI la necessaria autorizzazione che verrà rilasciata per gravi e comprovati motivi,
pena la decadenza dal beneficio della borsa stessa;
• non allontanarsi, durante la decorrenza della medesima, dal territorio italiano senza aver
presentato formale richiesta alla DGPCC - Ufficio VI, per casi particolarmente gravi, ed
averne ottenuto la relativa autorizzazione, pena la decadenza dal beneficio della borsa
stessa;
• rispettare le leggi vigenti e mantenere un comportamento tale che non comporti
pregiudizio alcuno al proprio Paese o all’Italia;
• presentare o inviare alla DGPCC – Ufficio VI una relazione finale sulle attività
svolte durante il periodo della borsa, nonché il certificato dell’esame o degli esami
sostenuti;
• far rientro nel paese di origine (fatto salvo quanto previsto per i cittadini comunitari) al
termine degli studi effettuati in Italia, al fine di mettere a disposizione della comunità
di appartenenza le conoscenze acquisite.
IV. SINTESI DELLE FASI PROCEDURALI RELATIVE ALL’ATTRIBUZIONE
DELLE BORSE DI STUDIO
1. La Rappresentanza diplomatica concorda con le competenti Autorità locali la data
limite di accettazione delle candidature
2. Massima pubblicità dell’offerta
3. Raccolta delle domande dei candidati con la sola documentazione utile alla
selezione
4. Istituzione dei Comitati (Misto e ad hoc) per l’esame delle candidature, composto
da rappresentanti delle due Parti o da Membri nominati dal Capo Missione.
5. Predisposizione di due distinte graduatorie: candidati effettivi e candidati di riserva
6. Perfezionamento della documentazione da parte dei candidati selezionati, effettivi.
7. Trasmissione alla DGPCC -Ufficio VI dei dati dei borsisti EFFETTIVI via
INTRANET e via messaggistica attraverso la compilazione del foglio Excel (entro
il 21 giugno 2007). Si prega di far attenzione a inserire i dati un’unica volta; Le
Rappresentanze avranno cura di allegare ai dati di ciascun borsista i rispettivi
indirizzi di posta elettronica (obbligatorio).
8. Trasmissione di tutta la documentazione richiesta, relativa ai borsisti effettivi e di
riserva e alle operazioni di selezione, alla DGPCC - Ufficio VI (entro il 28 giugno
2007);
9. Preiscrizione dei candidati alle istituzioni entro i termini previsti dalla normativa
vigente;
10. Esame delle candidature e della documentazione da parte della DGPCC - Ufficio
VI;
11. Predisposizione e approvazione dei decreti di spesa;
12. Comunicazione alle Rappresentanze dell’assegnazione delle borse di studio per i
cittadini di rispettiva pertinenza.
Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Min. Plen. Gherardo La Francesca
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