Dati del Ministero della salute. ( www.ministerosalute.it )
Il sistema sanitario italiano è strutturato in modo da assicurare a tutti i cittadini residenti le prestazioni in forma diretta, cioè gratuite, erogate sul territorio nazionale dalle strutture pubbliche o private accreditate.
L’assistenza sanitaria all’estero, preventivamente autorizzata, è consentita, in via di eccezione, solo per le prestazioni di altissima specializzazione che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
QUALE PROCEDURA SEGUIRE
Per avere l’autorizzazione al trasferimento per cure le procedure da seguire sono le seguenti:
L’interessato, o chi per esso, deve presentare all’Azienda sanitaria locale di appartenenza:
la domanda
la proposta di un medico specialista
l’ulteriore documentazione eventualmente prescritta da disposizioni regionali
NOTA - La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista pubblico o privato.
La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.
L’Azienda sanitaria locale provvede, secondo modalità stabilite dalla Regione, alla trasmissione della domanda e della documentazione al centro di riferimento regionale territorialmente competente.
Il centro di riferimento, valutata la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste (impossibilità di fruirle tempestivamente in Italia o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico) presso la struttura estera, comunica all’Azienda sanitaria locale competente il proprio parere motivato in ordine all’autorizzazione richiesta.
L’Azienda sanitaria locale, acquisito il parere del centro, provvede o meno al rilascio dell’autorizzazione dandone comunicazione all’interessato ed al Centro predetto.
In caso di accoglimento della domanda:
se la struttura estera è privata, la ASL rilascia autorizzazione scritta e l’assistenza viene erogata in forma indiretta
se la struttura è pubblica o privata convenzionata, la ASL provvede a rilasciare un formulario E 112 (se è per uno Stato comunitario) o un formulario analogo (se si tratta di uno Stato convenzionato) e l’assistenza viene erogata in forma diretta.
NOTA - Le cure di mantenimento o di controllo, anche se riferite ad una precedente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate dal Centro di Riferimento Regionale per cui, ogni qualvolta si presenta questa necessità, deve essere presentata domanda di autorizzazione secondo le stesse procedure sopra indicate.
COSA FARE IN CASO DI PARERE NEGATIVO
Mezzi di ricorso in caso di rigetto
In caso di rigetto della domanda di autorizzazione l’interessato ha facoltà di avvalersi dei seguenti mezzi di impugnativa:
ricorso al Direttore Generale della ASL
ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) ed al Consiglio Di Stato in sede di appello
ricorso straordinario al presidente della Repubblica
In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese, l’interessato ha facoltà di ricorrere:
alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado)
alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado)
alla magistratura di Cassazione (giudizio di 3° grado)
(aggiornato al 2005) |