Dati del Ministero della salute. ( www.ministerosalute.it )
Le norme sul Servizio Sanitario Nazionale disciplinano l'assistenza sanitaria anche dei lavoratori italiani all'estero.
Alla categoria protetta dei lavoratori è riconosciuta la piena tutela assicurativa (in forma diretta o indiretta) durante la permanenza all’estero per motivi di lavoro.
A seguito del successivo D.P.R. 618/80, il Ministero della Salute provvede all’assistenza sanitaria a favore dei lavoratori non protetti dalle Norme Comunitarie o da Convenzioni bilaterali. Oltre ai lavoratori dipendenti ed autonomi, e loro familiari, hanno diritto all'assistenza anche talune categorie di cittadini temporaneamente all'estero, come i borsisti, i ministri del culto, i dipendenti pubblici ed i militari in servizio all'estero.
Le forme di assistenza garantita sono diverse a seconda dello stato estero in cui si lavora e se si tratta di una permanenza temporanea o di una residenza. In sintesi, ecco un prospetto delle situazioni tutelate:
Stati dell'Unione Europea, Spazio Economico Europeo e Svizzera
soggiorno temporaneo e residenza UE,SEE e Svizzera
Stati convenzionati con accordi bilaterali
residenza stati convenzionati
Stati non convenzionati da accordi
soggiorno temporaneo e residenza in stati non convenzionati
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO - L'assistenza sanitaria ai lavoratori in caso di rientro in Italia (temporaneo o definitivo)
Paesi UE, SEE e Svizzera
SOGGIORNO TEMPORANEO
I lavoratori subordinati (pubblici e privati) ed autonomi, i lavoratori dei trasporti internazionali che si recano in temporaneo soggiorno in uno Stato membro dell' Unione Europea per motivi di lavoro utilizzano (in conseguenza della soppressione del formulario E 128 dal 1° giugno 2004 ) la Tessera europea assicurazione malattia- TEAM o il certificato sostitutivo provvisorio.
RESIDENZA
I lavoratori che trasferiscono la residenza (intesa come abituale dimora) all’estero per motivi di lavoro, hanno diritto al rilascio del formulario E 106. Questo modulo assicura, al lavoratore ed ai familiari che l’accompagnano, l’assistenza sanitaria in forma diretta ed, in ogni caso, in base alle stesse regole e livelli riconosciuti al lavoratore residente.
La ASL rilascia il modello E 106, che ha validità annuale, rinnovabile per l’intera durata dell’occupazione, dopo aver acquisito la seguente documentazione:
a) se è rilasciato ad un lavoratore subordinato in distacco all’estero
Formulario E 101 (rilasciato da Istituto previdenziale) richiesto annualmente per l’intera durata del distacco; lo stesso attesta che il lavoratore resta assicurato alla legislazione sociale italiana per tutto il periodo dello svolgimento del lavoro all’estero.
Formulario E 102 (redatto dal datore di lavoro su modello fornito da Istituto previdenziale) richiesto per il secondo anno di distacco;
Autorizzazione del Paese estero alla prosecuzione del regime di sicurezza sociale italiano notificata per il tramite del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 17 del Reg. 1408/71.
b) se è rilasciato ai lavoratori autonomi
Documentazione comprovante l'attività professionale o l'opera da svolgere per conto del committente estero
Documentazione o autocertificazione del versamento dei contributi previdenziali versati in Italia per attività di lavoro autonomo
Documentazione o dichiarazione di assolvimento degli obblighi fiscali in Italia (es. dichiarazione redditi, Mod. F24)
Documentazione o autocertificazione di eventuale iscrizione agli albi professionali.
c) se è rilasciato alla particolare fattispecie dei lavoratori occupati in Italia, con contratto di diritto italiano, ma residenti all’estero
la dichiarazione del datore di lavoro
NOTA - In caso di soggiorno temporaneo o residenza, si ricorda che nella Confederazione elvetica poiché l’assistenza sanitaria è gestita da assicurazioni private, in generale, è in vigore per i propri cittadini l’assistenza in forma indiretta (cioè, l’assicurato, prima paga le spese sanitarie e poi chiede il rimborso alla propria compagnia di assicurazione).
Pertanto, per coloro che si recano in Svizzera è bene sapere che l’assistenza sanitaria in forma indiretta è una regola quasi fissa per cui, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, al rientro in Italia, è necessario presentare alla propria ASL le ricevute di pagamento in originale e la documentazione sanitaria.
Per informazioni più dettagliate sulle modalità di erogazione dell’assistenza, ci si può rivolgere direttamente all’Organismo di Collegamento elvetico “LAMal” (Tel. 0041 32 625 48 20 - Fax 0041 32 625 48 29 - Gibelinstrasse,n. 25 – 45053 – SOLETTA).
Stati convenzionati
Residenza per motivi di lavoro negli Stati convenzionati
I lavoratori che risiedono per motivi di lavoro negli Stati Convenzionati fruiscono dell’assistenza sanitaria in forma diretta o indiretta a secondo di quanto previsto dalla Convenzione. Si riporta di seguito l’elenco degli Stati con a fianco il tipo di modulo e dei beneficiari.
Argentina: mod.DPR 618/80 - assistenza in forma indiretta
Australia:
- I/AUS assistenza in forma diretta per i primi sei mesi
- mod.DPR 618/80 - per periodi successivi e per lavoratori con cittadinanza non italiana:assistenza indiretta.
Brasile:
- mod. I/B2 - solo per i lavoratori del settore privato
- mod.DPR 618/80 - lavoratori degli altri settori e con cittadinanza non italiana:assistenza indiretta
Capoverde
- mod. 106 lavoratori italiani e capoverdini
- mod.DPR 618/80 lavoratori con cittadinanza non italiana: assistenza indiretta
N.B. Per Capoverde la modulistica non è stata ancor definita dalla controparte
San Marino: mod I/SMAR5 tutti i lavoratori assicurati al SSN
Croazia (dall 1.11.03)
- mod. 106 lavoratori italiani e croati
- mod. DPR 618/80 lavoratori con cittadinanza non italiana: assistenza indiretta
Ex Jugoslavia ( Serbia Montenegro, Macedonia, Bosnia–Erzegovina)
- mod. 7 lavoratori del settore privato
- mod.DPR 618/80 lavoratori altri settori e con cittadinanza non italiana: assistenza indiretta
Principato di Monaco:
- mod. I/MC7 lavoratori italiani e monegaschi
- mod. DPR 618/80 lavoratori con cittadinanza non italiana: assistenza indiretta
Tunisia
- mod. ITN/8 lavoratori italiani e tunisini
- mod. DPR 618/80 lavoratori con altra cittadinanza: assistenza indiretta
Stati non convenzionati
Permanenza all’estero per motivi di lavoro in altri Stati con i quali non sono in vigore convenzioni
L'assistenza sanitaria all’estero garantita dal DPR n. 618 del 31/7/1980 assicura ai cittadini italiani, ai lavoratori di qualsiasi cittadinanza residenti in Italia ed iscritti nelle ASL, che si recano all’estero in distacco lavorativo per brevi periodi, copertura assistenziale in qualsiasi Paese del Mondo.
Nel caso di Stati UE, SEE, Svizzera o Stati per i quali vigono Accordi Bilaterali per motivi di lavoro, il D.P.R. n. 618 è comunque applicabile in favore di quei cittadini appartenenti a categorie non protette dai suddetti accordi.
La ASL di appartenenza rilascia su richiesta dell'interessato un attestato denominato "Attestato per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero - art.15 DPR n. 618 del 31/7/1980 ". Di seguito si fornisce una scheda sugli aventi diritto e una descrizione sulle modalità per avere l'attestato.
PROCEDURE
cosa fare prima della partenza
come ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero
eventuale trasferimento di infermo
CATEGORIE ASSISTITE
A) Lavoratori del settore privato
i cittadini occupati temporaneamente all’estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al servizio Sanitario Nazionale)
lavoratori residenti all'estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell'attività all'estero
ministri di culto cattolico o di altri culti che svolgono attività connesse al proprio ministero
religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33
collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari
lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all'estero
titolari di borse di studio presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute
titolari di pensione italiana, che si recano temporaneamente all'estero per documentati motivi di lavoro
familiari dei soggetti di cui ai precedenti numeri che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi.
B) Lavoratori del settore pubblico
i dipendenti delle Amministrazioni Statali
il personale militare italiano, anche di leva, in servizio all'estero e a quello imbarcato su navi o aeromobili italiani che abbiano bisogno di trattamento sanitario in territorio estero
il personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, compresi gli incaricati locali in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero
il personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all'estero
contrattisti con rapporto di lavoro regolato a legge italiana.
e i loro familiari che seguono il lavoratore all'estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
C) Invalidi per causa di servizio o di guerra residenti all'estero
Non rientrano nelle categorie assistite all'estero:
coloro che già godono nello Stato estero di prestazioni sanitarie in quanto garantite da una normativa locale che imponga un assicurazione pubblica o privata contro il rischio malattia
coloro che godono di assistenza sanitaria assicurata dal datore di lavoro.
Nota - Se in questi casi l'assistenza sanitaria non raggiunge i livelli essenziali di assistenza garantiti in Italia, le prestazioni sanitarie fruite dai soggetti interessati sempre che rientrano nei suddetti livelli, sono oggetto di rimborso.
Lavoratori che rientrano in Italia
Assistenza sanitaria in Italia ai lavoratori di diritto italiano all’estero
che rientrano sul territorio nazionale
temporaneamente o definitivamente
I lavoratori di diritto italiano del settore pubblico e privato, i loro familiari durante il periodo di permanenza all'estero rimangono assicurati in Italia in quanto mantengono il regime previdenziale italiano.
Rientro temporaneo
In caso di rientro temporaneo in Italia hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte della ASL di temporanea dimora, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 31/7/1980, n. 618, indipendentemente dall'eventuale iscrizione nell'elenco previsto per i residenti all'estero (AIRE).
A tal fine è necessario possedere un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice fiscale, nonché presentare alla ASL di temporanea dimora documentazione comprovante l’attività di lavoro all’estero. I lavoratori di diritto italiano del settore pubblico e privato, i loro familiari hanno diritto alle prestazioni garantite alla generalità dei cittadini, con gli stessi limiti e modalità.
Il medico di fiducia per il quale è stata operata la sospensione ai sensi dell'art.7 della Legge 7.8.1982, n. 526 viene ripristinato per il periodo di permanenza in Italia compatibilmente a quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.
NOTA - Qualora la brevità del rientro risulti incompatibile con i tempi previsti per la reiscrizione nell'elenco del proprio medico di fiducia, si dovrà far ricorso allo strumento della così detta "visita occasionale": l'assistito chiede il rimborso alla Asl di appartenenza dell'onere della prestazione corrisposta al proprio medico dei fiducia.
Rientro definitivo
In caso di rientro definitivo dall’estero, il lavoratori di diritto italiano del settore pubblico e privato e i loro familiari devono provvedere soltanto all’iscrizione negli elenchi della ASL di nuova residenza .
(aggiornato al 2005)
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